Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali
Testo in vigore al
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art. 16
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Art. 17
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Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art. 19 Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo
1. A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.
Art. 20 Modalita' di pagamento di opere finanziate con mutui
1. I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.
2. Il rappresentante dell'ente mutuatario e' responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale e' stato concesso il mutuo ed e' stata inoltrata la domanda di somministrazione.
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art. 23 Pagamento delle indennita'
1. Il pagamento delle indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza puo' essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327.15
3. Il destinatario del pagamento provvedera' a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualita' di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo.
4. Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennita' aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalita' indicate nel secondo comma.
5. Il pagamento delle indennita' aggiuntive e' subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualita' di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativo al suolo oggetto del procedimento espropriativo.
6. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilita' i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi.
Art. 24 Controlli della Corte dei conti
1. I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'articolo 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.
2. Gli atti che dispongano l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla data della loro adozione.
3. Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.
Art. 25 Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei dello sviluppo industriale
1. Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.
2. I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data.12
Art. 26 Competenza contrattuale dei dirigenti
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 165, nel testo sostituito con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134, si applica a tutte le amministrazioni dello Stato per gli alti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
2. Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.
Art. 27
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Art. 28 Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei costruttori
1. L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come risulta sostituito dall'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' sostituito dal seguente:
"I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:
1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite purche' appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italiani.
L'iscrizione nell'albo e' consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia;
2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21.
Se il direttore tecnico dell'impresa e' persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;
3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;
4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attivita' specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;
6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad un'associazione di categoria.
Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresi' prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".
Art. 29 Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584
1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare".
Capo II. Disposizioni concernenti l'anas
Art. 30 Lavori di variante e nuovi prezzi
1. La competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilita' dell'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso revisionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso dirigente, purche' la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti, che non puo' in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto, e purche' le variazioni siano contenute entro un quinto di ciascuna categoria di lavoro, fatta eccezione per le opere di fondazione.
2. La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e' attribuita al dirigente del compartimento della viabilita', sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purche' i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.
Art. 31 Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS
1. Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della viabilita' dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento, possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia.
2. Le stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1961, n. 59.
3. Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del compartimento nella direzione, contabilita' e collaudo dei lavori di cui al regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
4. I dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'ANAS mantengono le funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti oltre alle incombenze loro derivanti dall'attivita' espletata nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.
5. Le funzioni di cui al primo comma vengono attribuite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS.
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
Art. 33 Parere degli organi consultivi
1. I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 3.000 e 1.500 milioni di lire.
2. I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire.
3. Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino all'importo di 500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n: 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.
4. Il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito dal seguente:
"I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente dirigente superiore tecnico di zona o da un suo delegato di pari qualifica, che lo presiede, dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o da un suo delegato o da un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici appositamente designato, e dall'avvocato distrettuale dello Stato o da un suo delegato, i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni o aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intende procedere agli appalti".
Capo III. Disposizioni transitorie e finali
Art. 34 Procedure in corso
1. Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 12.
Art. 35 Leggi regionali
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottano con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i principi fondamentali previsti dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilita' e di indifferibilita' e di urgenza, di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione e pagamento della relativa indennita', dei procedimenti sostitutivi, dei procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti.