Sez. 2, Sentenza n. 11118 del 21/10/1991 (Rv. 474325 - 01)
Possesso - Atti di tolleranza | Requisiti - Frequenza nell'utilizzazione della cosa altrui - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di servitù di passaggio.
Possesso - Atti di tolleranza
La tolleranza è caratterizzata, in rapporto al godimento consentito di un bene, dalla accondiscendenza del "dominus" dello stesso (derivante da rapporti di buon vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia o di opportunità) manifestata in modo da essere nota al destinatario, tal ché quest'ultimo, nell'usufruire del bene altrui, abbia sempre presente la eventualità e la legittimità di un sopravveniente divieto. Tale situazione, peraltro, non può essere desunta esclusivamente dalla frequenza con cui venga utilizzata la cosa altrui, e ciò in particolare nel caso di passaggio attraverso fondi altrui, trattandosi dell'esercizio di una servitù discontinua costituita per sua stessa natura da attività saltuaria e sporadica. (Nella specie, con riguardo a controversia per la reintegrazione nel possesso di una servitù di transito la C.S. ha annullato in quanto insufficientemente motivata la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il passaggio avveniva per una mera tolleranza unicamente in base ad una sua asserita saltuarietà).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)