diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2493 del 28/04/1979 (Rv. 398816 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398816-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In Sede di legittimita non e consentito dolersi del risultato della valutazione delle prove, poiche tale valutazione compete istituzionalmente al giudice di merito, tenuto soltanto ad esporre, in maniera congrua ed adeguata, oltre che immune da errori logici e giuridici, le ragioni del proprio convincimento. (Conf 2690/78, mass n 392072).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)