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Sez. 3 - , Sentenza n. 10480 del 21/04/2021 (Rv. 661245 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ipoteca per credito erariale - Domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione proposta nei confronti dell'ente impositore e dell'esattore - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Conseguenze in tema di impugnazione e contraddittorio.
Stato
decisa il 2021-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661245-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Qualora il soggetto contro il quale un esattore abbia iscritto ipoteca proponga domanda di accertamento dell'illegittimità della sua iscrizione perché avvenuta nonostante l'inesistenza della relativa pretesa e convenga sia l'ente titolare di tale pretesa sia il medesimo esattore, si verifica un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, ove detta domanda sia accolta e il menzionato ente contesti la decisione, la causa è inscindibile e l'impugnazione deve coinvolgere anche lo stesso esattore ex art. 331 c.p.c.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)