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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 371 del 1990

Decisione
decisa il 1990-07-12, depositata il 1990-07-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:371
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15939

  • Processo penale
  • Nuovo codice
  • Giudizio direttissimo
  • Richiesta per il rito abbreviato
  • Dissenso del P.M.
  • Insindacabilità da parte del giudice
  • Conseguente inapplicabilità della diminuente ex art. 442 c.p.p.
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 183/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1990 dal Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Kurtuma Milorad, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Savona con ordinanza del 7 febbraio 1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 452 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato preclude al giudice l'applicazione della "diminuzione premiale" di cui all'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito direttissimo, donde, appunto, l'applicabilità dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale; e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice".
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.183 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice", questione sollevata dal Tribunale di Savona con ordinanza del 7 febbraio 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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