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Sez. U, Ordinanza n. 26817 del 16/10/2024 (Rv. 672397-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Impugnazione dell'intimazione di pagamento - Eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla cartella di pagamento - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672397-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)