Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonche' delle concessioni di terre incolte o mal coltivate
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I contratti, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici a coltivatore diretto sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50.
2. Alla proroga di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 9 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, e negli articoli 9 e 11 della legge 4 agosto 1948, n. 1094.
3. Le disposizioni del primo comma si applicano all'affittuario, il quale coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, sempreche' tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo.
Art. 2
1. La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, e' attribuita alle Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello, costituite ai sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, le quali, per le controversie relative a rapporti d'affitto, giudicheranno con l'intervento dei magistrati togati e di quattro esperti, nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti e per gli altri due, delle organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti.6
Art. 3
1. Il (disposto della legge 4 agosto 1948, n. 1094, relativo ai contratti, verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria mista all'affitto, e' prorogata a tutta l'annata agraria 1949-50.
Art. 4
1. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il locatore o concedente deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia gia' intervenuta convalida definitiva di sfratto.35
Art. 5
1. Le Sezioni specializzate del Tribunale istituite dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, che siano adite ai sensi dell'art. 7 della legge predetta, sono competenti a conoscere anche delle controversie individuali dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 495, e di qualsiasi altra domanda relativa a contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, qualora tra le domande che si propongono sussista connessione.
2. Se una causa pendente davanti una Sezione specializzata del Tribunale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, sia connessa con altra correlativa a contratti di mezzadria, colonia, parziaria e compartecipazione, pendente davanti ad altro giudice, ordinario o speciale, la competenza a conoscere di tutte le cause connesse spetta alla Sezione specializzata del Tribunale. La causa che non sia pendente davanti alla Sezione specializzata deve essere riassunta davanti a questa entro il termine perentorio fissato dal giudice che dichiara la connessione.
3. Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 40, secondo comma del Codice di procedura civile.
Art. 6
1. Qualora gli esperti chiamati a far parte della Sezione specializzata, di cui all'art. 2 della presente legge, siano assenti per due udienze consecutive, il presidente del Tribunale o il presidente della Corte d'appello, a seconda che si tratti di Sezioni di prima o di seconda istanza, provvede alla loro sostituzione, nominando altri esperti, da lui prescelti tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie.
Art. 7
1. E' considerata annata agraria 1949-50 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1 gennaio e il 1 marzo 1950, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.
Art. 8
1. Le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e successive integrazioni e modificazioni, che vengono a scadere al termine dell'annata agraria 1948-49, sono prorogate sino a tutta l'annata agraria 1949-50.
2. La proroga non e' ammessa solo nei casi di inadempienza previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 80.
Art. 9
1. La proroga non si applica ai contratti agrari di affitto e colonia parziaria scadenti al termine dell'annata 1948-1949, stipulati dall'Opera nazionale combattenti nei comprensori di trasformazione fondiaria ad essi affidati.
2. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina, con proprio decreto, i comprensori nei quali, a norma del comma precedente, i contratti di affitto e colonia parziaria stipulati dall'Opera nazionale combattenti si intendono decaduti.
Art. 10
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI