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Sez. 2, Sentenza n. 6283 del 09/03/1973 Ud. (dep. 24/09/1973) Rv. 124954 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SPOSSESSAMENTO - NOZIONE - CRITERIO TEMPORALE E SPAZIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124954-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SPOSSESSAMENTO - NOZIONE - CRITERIO TEMPORALE E SPAZIALE - IRRILEVANZA.*

E essenziale per lo spossessamento, necessario per la consumazione del furto, che il possessore abbia perduto la disponibilita della cosa, sia pure temporaneamente. Si deve concretare, cioe, il mutamento dello stato di fatto per cui si realizza il passaggio del possesso dal derubato al reo(apprehensio), per modo che il primo, onde ritornare nella precedente effettiva disponibilita della cosa, debba compiere Atti che gli consentano di ottenerne il recupero o la restituzione; realizzata tale situazione, e irrilevante che lo spossessamento sia durato per breve lasso di tempo(irrilevanza del criterio temporale)o che la cosa non sia stata ancora dal ladro allontanata dalla sfera del dominio e della vigilanza della parte offesa(irrilevanza del criterio spaziale). (V 122178, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)