Sez. 5, Sentenza n. 3478 del 07/02/1984 Ud. (dep. 16/04/1984) Rv. 163726 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - SOTTOSCRIZIONE APPOSTA SU SCRITTURA PRIVATA - AUTENTICAZIONE NOTARILE - NATURA DI ATTO PUBBLICO - AUTONOMIA RISPETTO ALLA SCRITTURA PRIVATA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - SOTTOSCRIZIONE APPOSTA SU SCRITTURA PRIVATA - AUTENTICAZIONE NOTARILE - NATURA DI ATTO PUBBLICO - AUTONOMIA RISPETTO ALLA SCRITTURA PRIVATA.*
Nell'ipotesi di falsa autenticazione di firma relativa a scrittura privata, la falsa attestazione del notaio in ordine all'avvenuta preventiva identificazione del sottoscrittore oppure in ordine alla apposizione della firma in sua presenza costituisce falsità ideologica in atto pubblico. L'atto di autenticazione ha infatti autonoma funzione probatoria rispetto alla scrittura privata, che mantiene tale sua natura, pur se acquista l'efficacia sancita dall'art. 2702 cod. civ.: la scrittura autenticata è pertanto l'insieme di un documento privato e di un atto pubblico. (V mass n 123017, nel senso che trattasi di atto di fede privilegiata; (V mass n 161123; (V mass n 099839).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)