Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 93 del 1969
Massime (1)
Massima n. 3296
- Sicurezza pubblica
- Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità
- Diffida del questore
- Mera riproposizione della questione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, nella parte in cui detto articolo dispone "possono essere diffidati dal Questore", e di ogni altra conseguenziale questione sulla stessa legge, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione, perché già decisa in tal senso con sentenza costituzionale n. 32 del 27 febbraio 1969.
Norme impugnate
- art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Parametri
- art. 13, comma 2, Cost.
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1968 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Cecconi Romano, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.
Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del Giudice Angelo De Marco.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza 5 novembre 1968 il pretore di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui dispone "possono essere diffidati dal Questore" e di ogni altra conseguenziale questione sulla stessa legge (in particolare l'art. 9) in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione;
che non vi è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale, sollevata dallo stesso pretore di Firenze con ordinanza 20 luglio 1967, nel procedimento penale a carico del medesimo imputato Romano Cecconi, è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 27 febbraio 1969;
che non sono stati addotti né sussistono nuovi motivi che possano indurre a discostarsi dalla predetta decisione;
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Firenze con l'ordinanza 5 novembre 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.
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