Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5443 del 25/02/2019 (Rv. 652925 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Atti impugnabili - Ruolo - Autonoma impugnabilità rispetto alla cartella di pagamento - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)