Sez. U, Sentenza n. 8407 del 28/05/2012 (Rv. 622694 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato - Atti persecutori - Reciprocità dei comportamenti molesti - Irrilevanza Scritto anonimo - Utilizzabilità - Ai fini della notorietà del fatto - Illecito disciplinare - Sussistenza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'illecito previsto dall'art. 4, comma primo, lett. d), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 può essere integrato dal compimento di atti persecutori, anche in caso di reciprocità di comportamenti molesti, poiché la reciprocità non esclude la configurabilità del reato; inoltre, l'attitudine della vicenda a ledere l'immagine del magistrato può essere desunta da uno scritto anonimo, essendo questo utilizzato per provare non la sussistenza del fatto penalmente rilevante, in violazione dell'art. 240 cod. proc. pen., ma l'elemento, a questo esterno, della sua notorietà.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)