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Sez. 1, Sentenza n. 10268 del 21/11/1996 (Rv. 500694 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Mantenimento, istruzione ed educazione della prole - Contributo del genitore non affidatario - Determinazione - Criteri - "Posizione sociale" dei figli - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500694-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE

In sede di separazione giudiziale, il giudice deve stabilire la misura e le modalità con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, avendo come esclusivo riferimento la realizzazione dei loro interessi morali e materiali, seguendo il criterio di cui all'art. 148, primo comma, cod. civ. - secondo cui i genitori devono adempiere i predetti doveri verso i figli in proporzione delle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo - e compiendo le indagini e gli accertamenti relativi anche d'ufficio; senza che assuma rilievo, ai fini della determinazione dell'indicato contributo, la "posizione sociale" dei figli, in quanto il contributo medesimo è finalizzato alla realizzazione di interessi non soltanto materiali della prole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)