Sez. 3, Sentenza n. 9377 del 24/09/1997 (Rv. 508196 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Azione nei confronti del responsabile e azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Facoltà di scelta del danneggiato - Accettazione del contraddittorio da parte del convenuto senza chiamare in causa l'assicuratore - Effetti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE
In tema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, la scelta tra l'azione ex art. 2043 cod. civ. nei confronti del responsabile del danno e l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990 è rimessa al danneggiato, sicché il convenuto che accetti il contraddittorio senza chiamare in causa, in caso di liquidazione coatta dell'assicuratore, il Fondo di garanzia e per esso la impresa designata, accetta con ciò di difendersi in ordine alla propria responsabilità civile e alle obbligazioni risarcitorie a questa consequenziali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)