Sez. 3, Sentenza n. 4032 del 27/11/2002 Cc. (dep. 28/01/2003) Rv. 224735 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Percezione dei diritti di confine comunitari - Merci provenienti da paesi extracomunitari - Esigibilità - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
In materia di reati doganali, tenuto conto delle innumerevoli ed imprevedibili modalità con le quali può realizzarsi il contrabbando, il legislatore, al fine di non lasciare impunita alcuna forma di tale illecito, con la previsione di cui all'art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, ha inteso creare una ipotesi residuale e sussidiaria di reato a forma libera in cui soltanto l'evento è precisato e cioè la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine; sicché ad integrare il reato è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre l'evento sopra specificato. Ne deriva che l'interesse protetto dalla legge doganale deve essere esteso anche alla percezione dei "diritti di confine" comunitari cioè a quei dazi o prelievi previsti dalla legislazione della Comunità europea per merci provenienti dall'estero inteso come territorio extracomunitario, anche se al momento dell'emanazione della legislazione italiana tale interesse era limitato alla potestà tributaria dello Stato. (Fattispecie in cui la merce oggetto della richiesta dei diritti doganali era entrata nel territorio della Comunità proveniente dal Giappone asseritamente solo in transito e diretta verso paesi esteri).
Riferimenti normativi: Legge 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)