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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 269 del 1976

Decisione
decisa il 1976-12-21, depositata il 1976-12-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:269
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8638

  • Tabacchi
  • Monopolio di stato sui tabacchi
  • Legge 17 luglio 1942, n. 907 (modificata dalla legge 3 gennaio 1951, n. 27)
  • Restituzione degli atti al giudice a quo per jus superveniens
  • Legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3 (collusione con estranei da parte DI militare della guardia di finanza)
  • Assunta violazione dell'art. 3 Cost.
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice remittente, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale riguardante la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni (contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27), concernente il monopolio di Stato sui tabacchi - sollevata in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost. - essendo sopravvenute nuove disposizioni in materia; è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - proposta con riguardo all'art. 3 Cost. - dell'art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (concernente la militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), sul reato di collusione con estranei da parte di militare della guardia di finanza, avendo la Corte, con sent. n. 70 del 1976, già dichiarato non fondata tale questione e non sussistendo ragioni che inducano a modificare giurisprudenza. Cfr.: ord. n. 268 del 1976.

Norme impugnate

  • legge 17 luglio 1942, n. 907
  • art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383
  • legge 3 gennaio 1951, n. 27

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, relative al monopolio di Stato sui tabacchi, e dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1883 (rectius: n. 1383), promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1974 dal tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Patrone Guido ed altro, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza del tribunale di Sondrio propone due distinte questioni di legittimità costituzionale, la prima delle quali riguarda la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni (contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27), concernente il monopolio di Stato sui tabacchi, in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione; e la seconda relativa alla norma contenuta nell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1883 (rectius: n. 1383), sul reato di collusione con estranei da parte del militare della guardia di finanza, per violazione dell'art. 3 della Costituzione; che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo della Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per la infondatezza delle dedotte questioni di illegittimità.
punto 2
Considerato che in ordine alla prima questione è necessario disporre con separata ordinanza la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza; che, in ordine alla seconda questione, questa Corte con sentenza n. 70 dell'8 aprile 1976 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, che era stata precedentemente sollevata da altri giudici; che non sussistono ragioni che inducano a modificare la predetta decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (concernente militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), proposta dal tribunale di Sondrio, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALLUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze