Sez. 2, Sentenza n. 6850 del 21/06/1993 (Rv. 482834 - 01)
Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - Soccombenza - In genere | Pluralità di cause autonome connesse e riunite in un solo processo - Ripartizione delle spese giudiziali - Criteri.
Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - Soccombenza - In genere
Nel giudizio con pluralità di parti, e soprattutto quando di tratta di più cause autonome, ancorché connesse e riunite in un solo processo, occorre, ai fini delle spese, considerare distintamente la reciprocità delle loro posizioni processuali e sostanziali con la conseguenza che a carico della parte che è soccombente (o maggiormente soccombente) nei confronti di una sola delle altre, non possono essere poste anche le spese relative alle parti che, ancorché assistite dal medesimo difensore e da questo congiuntamente difese, stiano in giudizio per una distinta ed autonoma causa riunita, nella quale risultino totalmente soccombenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)