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Sez. 5 - , Ordinanza n. 31601 del 06/12/2018 (Rv. 652055 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza - Sentenza di annullamento di un atto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652055-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario il giudizio di ottemperanza non è esperibile per dare attuazione alle sentenze di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori, sono "autoesecutive". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia impugnata che in sede di ottemperanza alla sentenza di annullamento di una cartella esattoriale aveva ordinato alla concessionaria della riscossione di pagare l'ammontare indicato nella cartella all'Amministrazione finanziaria ed a questa di emettere un provvedimento di sgravio in favore del contribuente, nominando altresì un "commissario ad acta").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)