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Sez. 1, Sentenza n. 1064 del 13/12/1994 Ud. (dep. 01/02/1995) Rv. 201232 - 01

Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio - Fascicolo delle indagini preliminari | Atti afferenti a procedimento separato - Obbligo del P.M. di inserirli nel fascicolo trasmesso al G.I.P. con la richiesta di rinvio a giudizio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201232-01

Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio - Fascicolo delle indagini preliminari

Il P.M. non è obbligato ad inserire nel fascicolo trasmesso al G.I.P. con la richiesta di rinvio a giudizio atti afferenti a procedimento separato. (Nella fattispecie, l'imputato si è doluto della tardiva produzione, da parte del P.M. di udienza, del verbale di dichiarazioni rese dalla persona offesa non in tale qualità ma quale indagato, per il reato di cui all'art. 37 bis Cod. Pen., oggetto di distinto procedimento, che non era stato tempestivamente inserito nel fascicolo prodotto dalla pubblica accusa, nell'udienza preliminare, con conseguente menomazione delle facoltà della difesa, che avrebbero potuto orientarsi, se poste per tempo in condizione di conoscere il contenuto dell'atto medesimo, per la richiesta di giudizio abbreviato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)