Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 300 del 1994
Massime (2)
Massima n. 20772
- Processo penale
- Misure cautelari personali
- Custodia cautelare in carcere
- Divieto per la persona affetta da aids conclamata
- Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto a portatori di patologie altrettanto gravi
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 210/1994. red.: E.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 1 d.l. 14 maggio 1993, n. 139
- art. 286-bis c.p.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 20773
- - Processo penale
- Misure cautelari personali
- Custodia cautelare in carcere
- Divieto per le persone affette da aids conclamata
- Lamentata compromissione della tutela contro il crimine
- Esclusione
- Possibilità di disporre misure diverse
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione in quanto la dedotta compromissione delle esigenze di sicurezza collettiva a causa del previsto divieto di custodia cautelare in carcere per gli imputati affetti da AIDS conclamata deve ritenersi insussistente, considerato che nei confronti di dette persone possono disporsi tutte le altre misure cautelari e, quindi, anche quella degli arresti domiciliari, con l'eventuale aggiunta di prescrizioni e cautele che le esigenze del singolo caso possono consigliare. red.: E.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 286-bis c.p.p.
Parametri
- art. 2 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Musumeci Silvio, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del codice di procedura penale, deducendo, per un verso, la violazione del principio di uguaglianza, atteso l'ingiustificato diverso regime che sarebbe riservato agli ammalati di AIDS rispetto ai portatori di patologie altrettanto gravi, e, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 2 della Costituzione, giacché il divieto di custodia in carcere stabilito per tali soggetti comprometterebbe le esigenze di tutela della collettività;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 210 del 1994, ha dichiarato non fondata l'identica questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione e che il giudice a quo non prospetta al riguardo argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;
che la dedotta compromissione delle esigenze di sicurezza collettiva deve ritenersi nella specie insussistente, considerato che nei confronti delle persone affette da AIDS possono disporsi tutte le misure diverse dalla custodia in carcere e, quindi, anche quella custodiale degli arresti domiciliari, con l'aggiunta delle prescrizioni e cautele che le esigenze del singolo caso possono consigliare;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze