Sez. 3 - , Sentenza n. 8803 del 15/01/2020 Cc. (dep. 04/03/2020) Rv. 278268 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Precedenti condanne a pena sospesa per fatti non più costituenti reato per "abolitio criminis" – Valutazione incidentale del giudice di merito – Possibilità
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., il giudice di merito può valutare incidentalmente l'intervenuta "abolitio criminis" di fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile, laddove ciò risulti evidente e non sia necessario il compimento di ulteriori accertamenti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)