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Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica

Testo in vigore al

Art. 144 Responsabilita' dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente decreto

1. Il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto abbia, in opposizione al disposto della legge, autorizzato o consentito passaggio dalla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare, con ferma di leva di 18 mesi alla leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi o effettuato trasferimenti di ruoli o deliberatamente omesso di attuare i provvedimenti previsti dal n. 1 del secondo comma dell'art. 14 del presente decreto, ovvero autorizzato od a ammesso all'eventuale dispensa o esenzione dal compimento della ferma di leva, consentito riforme, esclusioni dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alla dispensa od ai benefici previsti nel Capo IX o abbia dato arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, e' punito con le pene previste dall'art. 323 del Codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge.

Art. 145 Punibilita' dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica

1. L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero reati previsti dal presente decreto o dal Codice penale e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica.

2. Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra, in qualsiasi modo, nel reato commesso dall'iscritto e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica. Se sia stato giudicato all'estero per il medesimo fatto, e' giudicato nuovamente nella Repubblica, qualora il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

Art. 146 Competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria

1. I reati di cui ai precedenti articoli spettano alla competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, da chiunque siano commessi.

Art. 148 Militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale

1. Il militare in congedo che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dagli articoli 125 e 126 e' punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.

2. La cognizione del reato di cui al comma precedente appartiene all'autorita' giudiziaria militare.

Art. 149 Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio

1. I militari i quali siano in attesa di giudizio perche' imputati di mancanza alla chiamata alle armi della loro classe, contingente o scaglione o perche' imputati di mancanza alla chiamata per istruzione, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo, sono assegnati ed avviati ad un Corpo.

Art. 150 Contravvenzioni per inadempienze circa le dichiarazioni di residenza e le chiamate di controllo o per imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera

1. I militari in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato i quali omettano di notificare il cambiamento della propria residenza ed abitazione, oppure manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, sono puniti, a richiesta dell'autorita' militare, con l'ammenda da L. 1000 a L. 75.000.

2. In tempo di guerra o di mobilitazione, totale o parziale, la misura dell'ammenda stabilita nel comma precedente puo' essere aumentata fino a L. 240.000.

3. Non si fa luogo alla richiesta, da parte dell'Autorita' militare, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda.

4. La richiesta, in ogni caso, non puo' essere piu' proposta decorsi i tre mesi dal giorno in cui l'autorita' militare ha avuto notizia dell'omissione.

Art. 151 Conversione dell'ammenda in pena detentiva

1. In caso di insolvibilita' del condannato, la pena dell'ammenda prevista dal precedente articolo si converte in pena detentiva, col ragguaglio di un giorno per ogni lire cinquemila o frazione di lire cinquemila.

2. Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla pena detentiva sofferta, col ragguaglio stabilito dal precedente comma.

3. La pena detentiva puo' essere sostituita dalla prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di pena.

Art. 152 Cognizione delle contravvenzioni

1. La cognizione delle contravvenzioni all'obbligo di notificare il cambiamento di residenza e di abitazione appartiene alla magistratura ordinaria; quella relativa all'obbligo della presentazione alle chiamate di controllo spetta alla magistratura militare.

2. Nei procedimenti per la contravvenzione all'obbligo della presentazione alla chiamata di controllo puo', senza procedersi a dibattimento, pronunciarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dall'art. 382 del Codice penale militare di pace.

3. Il contravventore e' ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese di procedimento.

Art. 153 Contravvenzioni per coloro che ostacolino o traggano in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare di coloro che vi sono soggetti in base al art. 2 del presente decreto

1. I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali o di qualsiasi altro ente o societa' tenuti a segnalare i giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare, con ferma di leva di 18 mesi, che ostacolino o traggano in inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati negli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono puniti con la multa da L. 80.000 a L. 400.000.

Art. 154 Applicazione delle disposizioni delle leggi penali ordinarie

1. In quanto non e' previsto dalle disposizioni contenute nel presente Capo, si applicano le disposizioni delle leggi penali ordinarie.

Art. 155 Decorrenza per l'applicazione del presente decreto

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto troveranno applicazione a decorrere dalla chiamata alla leva e dalla chiamata alle armi della classe successiva a quella presentatasi alla leva o alle armi nell'anno di entrata in vigore del decreto stesso.

2. Nei confronti dei giovani gia' chiamati alla leva o alle armi, si applicano le norme in vigore alla data del presente decreto contenute nei testi unici approvati con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.

Art. 156 Durata della ferma di leva pur i militari incorporati fino al 31 dicembre 1964

1. La durata della ferma di leva per i militari incorporati fino al 31 dicembre 1964, e' quella determinata dalla legge 18 febbraio I 1963, n. 164.

Art. 158 Regolamento di esecuzione

1. Fino a quando non sara' emanato il regolamento di esecuzione del presente decreto, saranno applicate, in quanto compatibili, le norme esecutive attualmente in vigore per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1964
SEGNI
ANDREOTTI - COLOMBO - MORO
Visto, il Guardasigilli:
REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 1. - VILLA