diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 17339 del 05/03/2003 Cc. (dep. 11/04/2003) Rv. 225439 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Prova documentale - Passaporto - Rilascio di altro passaporto o di duplicato - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225439-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE

In tema di sequestro penale, il sequestro probatorio del passaporto, come 'cosa pertinente al reatò, per la sua funzione di documentazione (nella specie del commercio export-import di autovetture) non comporta alcuna incidenza sulla sua titolarità e sul diritto di espatrio dell'indagato. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 258 cod.proc.proc., il sequestratario può ottenere il rilascio di altro passaporto o del duplicato di quello sottoposto a sequestro, salvo che l'autorità procedente non ne ritenga sufficiente l'acquisizione in copia fotostatica e disponga la rstituzione all'interessato dell'originale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 258, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)