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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE | Sentenza non definitiva - Riforma o annullamento con la sentenza definitiva - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658015-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE

Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di secondo grado, ha dato applicazione al principio in un giudizio di divisione, ove una pronuncia non definitiva aveva accertato la comproprietà del bene e il diritto allo scioglimento della comunione, non consentendo di mettere in discussione quanto già deciso nella successiva fase del processo, volta allo svolgimento delle operazioni divisionali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)