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Sez. 5, Sentenza n. 32795 del 18/06/2002 Cc. (dep. 01/10/2002) Rv. 222646 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Amministratore giudiziario - Decreto di liquidazione di acconti sul compenso - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222646-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di liquidazione dei compensi all'amministratore giudiziario di beni sequestrati, mentre è impugnabile - ai sensi dell'art. 2 octies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni - il provvedimento di liquidazione finale delle spettanze, non è autonomamente ricorribile il decreto interinale di liquidazione di un acconto, su richiesta dell'amministratore, trattandosi di impugnazione non prevista dalla legge e, comunque, di atto i cui effetti possono essere modificati con ulteriori provvedimenti di acconto e con quello di liquidazione finale.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)