Sez. 6, Sentenza n. 1706 del 10/10/1980 Ud. (dep. 02/03/1981) Rv. 147883 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALI) - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALI) - ESTREMI.*
Il reato di interesse privato in Atti di ufficio e un reato di pericolo previsto a salvaguardia della funzione e del prestigio della pubblica amministrazione e prescinde dal verificarsi o meno di un danno per la stessa pubblica amministrazione o di un profitto del pubblico ufficiale. La ragione della incriminazione, infatti, non risiede nel risultato che consegue all'ingerenza del pubblico ufficiale nell'atto di ufficio ma nel fatto della ingerenza stessa, che e dannosa del prestigio della pubblica amministrazione perche generatrice di sospetti nei cittadini e che pertanto lascia sussistere il reato anche quando l'interesse pubblico coincida con quello privato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)