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Sez. 6, Sentenza n. 8161 del 30/04/1982 Ud. (dep. 23/09/1982) Rv. 155154 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MANCATA APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DELL'ART. 152 SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155154-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MANCATA APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DELL'ART. 152 SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*

In caso di mancata applicazione dell'art. 152 secondo comma cod. proc. pen. il Sindacato della Corte di Cassazione è limitato allo esame della situazione di fatto risultante dalla stessa sentenza impugnata e non può estendersi ad una critica del materiale probatorio che, implicando indagini e valutazioni di fatto, svierebbe la Corte dai suoi compiti istituzionali e funzionali e, in caso di accertamento di motivazione difettosa, avrebbe come conseguenza un annullamento senza rinvio incompatibile con il dettato dell'art. 152, secondo il quale non può essere ritardata la decisione con la applicazione della causa estintiva del reato o con l'assoluzione immediata con una delle formule ivi previste. (Conf mass n 146962 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)