Sez. 3, Sentenza n. 1788 del 20/02/1998 (Rv. 512819 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Domanda principale - Accoglimento in primo grado - Appellato vittorioso - Domanda subordinata non esaminata dal primo giudice - Riproposizione espressa - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
La parte integralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia proposto, oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche una domanda subordinata, è tenuta in caso d'appello a riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione - in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello - la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., non potendo quest'ultima domanda rivivere per il solo fatto che quella principale sia stata respinta dal giudice d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)