Sez. L, Sentenza n. 7571 del 22/12/1983 (Rv. 432167 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - IRROGAZIONE - IMPUGNAZIONE IN SEDE GIUDIZIALE - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO RISPETTIVO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - IRROGAZIONE - IMPUGNAZIONE IN SEDE GIUDIZIALE - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO RISPETTIVO.*
In caso di irrogazione di una sanzione disciplinare e di successiva impugnazione in Sede giudiziale della medesima, l'Onere probatorio del lavoratore, cui non può farsi carico di provare fatti negativi, si estende alla sola dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro e della contestata sanzione, facendosi da parte sua valere il diritto al regolare svolgimento del rapporto stesso, senza fratture o traumi che ne modifichino l'oggettivo contenuto obbligatorio, mentre grava sul datore di lavoro l'Onere di provare i fatti che giustificano la sua interferenza sul predetto diritto, mediante il potere disciplinare, nonché quelli che rendono legittimo l'Esercizio del potere stesso, quale la preventiva pubblicazione del codice disciplinare aziendale. (V 1104/81, mass n 411660; (V 4754/78, mass n 394451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)