Sez. 1, Sentenza n. 875 del 10/03/1975 (Rv. 374255 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - CONDIZIONI - PREVIO RICONOSCIMENTO OD ACCERTAMENTO - NECESSITA - ANTERIORE - CONVINZIONE O CONOSCENZA DELLA FALSITA - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - CONDIZIONI - PREVIO RICONOSCIMENTO OD ACCERTAMENTO - NECESSITA - ANTERIORE - CONVINZIONE O CONOSCENZA DELLA FALSITA - IRRILEVANZA.*
Poiche a norma degli artt 326, 392 n 2 e 396 cod proc civ, la falsita delle prove, su cui e stata fondata una sentenza, costituisce motivo di revocazione solo quando sia stata riconosciuta dalla controparte, ovvero sia stata giudizialmente dichiarata prima dell'istanza di revocazione, la mera convinzione o la conoscenza soltanto soggettiva della falsita delle prove, avute dalla parte gia durante il precedente giudizio di merito nel quale e stata emanata la sentenza impugnata, non sono preclusive del successivo rimedio revocatorio quando ne vengano in essere le suddette condizioni di proponibilita. In tale argomento non e infatti invocabile il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, in quanto l'istanza di revocazione prescinde dal giudicato ed e, anzi diretta a rescinderlo se eventualmente formatosi e, d'altra parte, nessuna norma impone alla parte che sia consapevole della falsita di proporre, nell'anzidetto giudizio di merito, sotto pena di decadere dal diritto di proporre l'istanza di revocazione, i propri mezzi di prova o la querela di falso al fine di dimostrare la falsita delle prove o dei documenti dedotti dalla controparte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 392 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)