Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
1. Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' . . . aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
2. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.
3. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato.
Art. 2
1. Dopo l'art. 279 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 280 - Attentato per finalita' terroristiche o di eversione. - Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni . . ., giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
Art. 3
1. Dopo l'articolo 270 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 270-bis - (Associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da quattro a otto anni".
Art. 4
1. Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto, disposto nell'articolo 289-bis del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia e l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cultura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
2. Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui all'art. 1 del presente decreto.
Art. 5
1. Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non e punibile il colpevole di un delitto commesso per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti
Art. 6
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia di (sicurezza volte alla prevenzione di delitti, se ne appalesi l'assoluta necessita' ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere al fermo di persone nei cui confronti, per il loro atteggiamento ed in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della sussistenza di comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, possano essere tuttavia rivolti alla commissione dei delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale.
2. Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono sottoporre il fermato a perquisizione personale ed assumere sommarie informazioni dal medesimo, osservate le disposizioni di cui all'art. 225-bis, secondo comma, del codice di procedura penale.
3. Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere il fermato per il tempo strettamente necessario in relazione alle esigenze che hanno determinato il fermo e comunque non oltre le quarantotto ore.
Ove gli indizi risultino infondati il fermato e' immediatamente liberato, altrimenti e' tradotto in carcere a disposizione del procuratore della Repubblica.
4. In ogni caso gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza devono dare immediata comunicazione del fermo e della perquisizione al procuratore della Repubblica.
5. Entro le quarantotto ore devono essere comunicati al procuratore della Repubblica i motivi che hanno determinato il fermo e la perquisizione.
6. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, nel caso in cui risultino fondati gli indizi di cui al primo comma, convalida il fermo e la perquisizione. Ove, , emergano sufficienti indizi in ordine ad uno o piu' delitti indicati nel primo comma dell'art. 238 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dello stesso art.
238. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dispone la liberazione del fermato al piu' tardi entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma precedente.
8. Il Ministro dell'interno ogni due mesi presenta al Parlamento una relazione sui fermi operati ai sensi del presente articolo.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.2
Art. 7
1. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: "Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi e' il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo necessario per i primi accertamenti, e comunque non oltre le quarantotto ore, dopo i quali debbono far tradurre i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.
L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato e' stato presentato deve darne notizia senza ritardo e, comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo al procuratore della Repubblica, o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso e' stato eseguito.
Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore successive deve comunicare alla medesima autorita' giudiziaria i risultati delle sommarie indagini gia' svolte.
Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al piu' tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della notizia prevista nel secondo comma. Del decreto di convalida e data comunicazione all'interessato".
Art. 8
1. Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto sempre obbligatoria la cattura; per essi la liberta' provvisoria non puo' essere concessa quando sono punibili con la pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni.
2. La liberta' provvisoria non puo' altresi' essere concessa per i delitti di cui all'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, in quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria.
3. Anche nei casi previsti nei due commi precedenti la liberta' provvisoria puo' essere concessa se trattasi di persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione, nonche' quando il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o di una causa di estinzione della pena, tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.
4. Nei casi previsti dal comma precedente l'esecuzione dell'ordinanza che concede la liberta' provvisoria e sospesa durante il termine per impugnare il provvedimento da parte del pubblico ministero e durante il giudizio sull'impugnazione; la scarcerazione e in ogni caso disposta qualora il giudice non decida sull'impugnazione entro trenta giorni dalla data di presentazione dei motivi. Il termine decorre nuovamente quando, contro la decisione di appello, sia proposto ricorso per Cassazione del pubblico ministero.
Art. 9
1. Dopo il primo comma dell'articolo 224 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
"Fuori dei casi previsti dal comma precedente, quando si debba procedere al fermo di polizia giudiziaria o alla esecuzione di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona indiziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice, di procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere, su autorizzazione anche telefonica del procuratore della Repubblica, a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possono essere cancellate o disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione puo' essere, altresi', sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita' e urgenza che non consentano di richiedere il decreto di perquisizione ovvero l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono ugualmente procedere alle operazioni di cui al comma precedente dandone notizia, senza indugio, al procuratore della Repubblica".
Art. 10
1. Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonche' per quelli previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, i termini di durata massima della custodia preventiva sono prolungati di un terzo rispetto a quelli previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale.
Art. 11
1. La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 12
1. Per i reati commessi da ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per causa di servizio le eventuali misure restrittive della liberta' personale possono essere eseguite in una sezione speciale di un istituto penitenziario o in un carcere militare.
Art. 13
1. Chiunque compie presso uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, nonche' presso aziende o istituti di credito operazioni che comportano versamento, riscossione o prelevamento di denaro per somma non inferiore a L. 20.000.000 deve essere identificato a cura del personale degli uffici, delle aziende o degli istituti medesimi, incaricato dell'operazione.
2. La data dell'operazione, l'importo, le complete generalita' di chi effettua l'operazione e il documento di identificazione devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.
3. Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni.
4. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, il contravventore alle disposizioni precedenti e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto. Le modalita' della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Art. 14
1. L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria per verificare indizi o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nonche' di criminalita' organizzata"
Art. 15
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - MORLINO - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 12