DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1982 concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (82/894/CEE)
Testo in vigore al
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che la Comunità ha disciplinato gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche, di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne;
considerando che la comparsa o la presenza di talune malattie contagiose degli animali comporta un rischio per il patrimonio zootecnico comunitario, soprattutto a causa della loro propagazione in seguito a scambi intracomunitari, che è indispensabile una rapida e precisa informazione per applicare le varie misure di tutela previste dalla regolamentazione comunitaria;
considerando che ogni Stato membro deve notificare agli altri Stati membri e alla Commissione la comparsa o la scomparsa di determinate malattie nel suo territorio, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina3, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1274/CEE4, dell'articolo 11 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile5, modificata da ultimo dalla direttiva 80/216/CEE6, dell'articolo 7 della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche7, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1099/CEE8, e dell'articolo 7 della direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni9, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1100/CEE10;
considerando che occorre specificare il metodo di notifica e le malattie da notificare e che occorre in particolare fare periodicamente il punto sulla situazione in ciascuno Stato membro;
considerando che, tenendo conto dell'esperienza che si farà in fatto di notifica, si effettuerà un adeguamento alle esigenze tecniche con una procedura che crei una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982. Per il Consiglio Il Presidente O. MOELLER (1) Parere reso il 12/13 aprile 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).