Sez. 2, Sentenza n. 5677 del 28/10/1981 (Rv. 416378 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI.*
La clausola penale - in quanto diretta a rafforzare il vincolo contrattuale mediante la previa Determinazione della prestazione cui è tenuto uno dei contraenti, qualora si renda inadempiente (o tardi ad adempiere), indipendentemente dalla prova del danno effettivo - postula per la sua operatività (salva la possibilità di riduzione ex art. 1384 cod. civ.) unicamente l'accertamento giudiziale dell'inadempimento (o del ritardo nell'adempimento), sicché la sua applicazione non richiede un'ulteriore motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)