Sez. 2, Sentenza n. 43915 del 10/10/2003 Ud. (dep. 17/11/2003) Rv. 227328 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Effetti della sentenza - Condanna dell'imputato alle spese della custodia cautelare - Compatibilità - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, le spese di mantenimento dell'imputato in carcere, durante la custodia cautelare, sono poste a carico della parte, trattandosi di costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria distinti dalle spese processuali, che si riferiscono all'attività dell'autorità giudiziaria e per le quali vige il principio di irripetibilità stabilito dall'art. 445 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 692 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 692 CORTE COST., Cod. Pen. art. 188 CORTE COST., Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 204 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)