Sez. U, Sentenza n. 5301 del 20/10/1984 (Rv. 437018 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - AUMENTO PERIODICO DI STIPENDIO DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI SCATTI CONSENTITO DALL'ORDINAMENTO DI APPARTENENZA O DAL CONTRATTO COLLETTIVO - ALIQUOTA E BASE DI COMPUTO FISSATE PER I DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO - APPLICABILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - AUMENTO PERIODICO DI STIPENDIO DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI SCATTI CONSENTITO DALL'ORDINAMENTO DI APPARTENENZA O DAL CONTRATTO COLLETTIVO - ALIQUOTA E BASE DI COMPUTO FISSATE PER I DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO - APPLICABILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
In tema di benefici cosiddetti combattentistici, e con riguardo all'aumento periodico di stipendio, secondo la previsione dell'art. 3 ultimo comma della legge 9 ottobre 1971 n. 824, in relazione all'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336, quando sia già stato raggiunto il numero massimo di scatti consentito dallo ordinamento di appartenenza o dal contratto collettivo applicabile, l'aumento medesimo deve essere effettuato in ragione del 2, 50% dello stipendio iniziale del grado, e, cioè, secondo l'aliquota e la base di computo fissate per i dipendenti civili dello stato, non già secondo la disciplina propria di detto ordinamento o contratto. Tale principio manifestamente non pone le citate norme in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, tenuto conto dell'obiettiva diversità della situazione dei lavoratori che abbiano esaurito gli aumenti periodici contemplati nei relativi ordinamenti o contratti, rispetto a coloro che tale tetto non abbiano raggiunto. (V 5215/78, mass n 394974).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)