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Sez. 2, Sentenza n. 1562 del 30/09/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152278 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA TRA ATTENUANTI GENERICHE ED AGGRAVANTI - TERMINI DELLA PRESCRIZIONE - RIFERIMENTO AL REATO RITENUTO E NON A QUELLO CONTESTATO - FATTISPECIE IN TEMA DI FURTO AGGRAVATO.*
Stato
decisa il 1981-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152278-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA TRA ATTENUANTI GENERICHE ED AGGRAVANTI - TERMINI DELLA PRESCRIZIONE - RIFERIMENTO AL REATO RITENUTO E NON A QUELLO CONTESTATO - FATTISPECIE IN TEMA DI FURTO AGGRAVATO.*

Nell'ipotesi in cui siano concesse le attenuanti generiche e sia dichiarata la loro equivalenza con le contestate aggravanti, i termini della prescrizione vanno stabiliti con riferimento al reato che in concreto venga ritenuto e non a quello originariamente contestato. (nella specie la suprema Corte ha statuito che il termine prescrizionale dovesse essere commisurato ai limiti edittali della pena prevista per il reato di furto semplice e non a quello contestato di furto aggravato, essendo stata dichiarata l'equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti). (Conf mass n 144796; (Conf mass n 111681; (Conf mass n 101277).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)