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Sez. 6, Sentenza n. 592 del 10/05/1971 Ud. (dep. 03/07/1971) Rv. 118728 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1971-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118728-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE - CRITERI.*

Quando nei confronti di uno stesso imputato condannato per due reati il giudice ritenga di dover riconoscere il concorso di attenuanti generiche esclusivamente per uno di essi, escludendolo per l'altro, la disparita di trattamento puo trovare giustificazione solo nel riferimento a circostanze peculiari di una sola delle fattispecie criminose e non alla configurazione astratta del reatò ove, invece, solo a questa si faccia riferimento, la motivazione risulta affetta da un vizio giuridico insuperabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)