Sez. 5, Sentenza n. 2891 del 11/06/1996 Cc. (dep. 09/07/1996) Rv. 205715 - 01
Giudice - Ricusazione - In genere | Giudice ricusato - Diritto di difesa in procedimento disciplinare - Contrasto col dovere di imparzialità nell'ambito del processo - Esclusione - Conseguenze: estraneità al procedimento incidentale e possibilità di impedirne lo svolgimento con l'astensione.
Giudice - Ricusazione - In genere
In tema di ricusazione, l'interesse che il giudice ricusato nutre, quale persona, all'esercizio del diritto di difesa in un eventuale procedimento disciplinare, non è in conflitto con il suo dovere di imparzialità nell'esercizio della sua funzione nel processo, ma anzi ne presuppone l'osservanza, che implica anche la sua estraneità al procedimento incidentale di ricusazione, il cui svolgimento può impedire con l'adempimento dell'obbligo di astensione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)