Sez. 5, Sentenza n. 7709 del 04/05/1999 Ud. (dep. 15/06/1999) Rv. 213958 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Presupposti - Esistenza dell'obbligo giuridico del privato di dichiarare la verità - Necessità - Fattispecie relativa a denuncia di smarrimento di assegno verbale presentata alla polizia giudiziaria.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Nel caso di denuncia di smarrimento di un assegno bancario l'atto - documento di verbalizzazione della denuncia non è anello della procedura di ammortamento né il verbale di denuncia ha rilevanza ostativa al pagamento dell'assegno; non è pertanto configurabile il delitto di falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) in quanto l'atto dell'autorità che recepisce la falsa denuncia non è destinato a provare la verità del fatto che il privato dichiara.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge Falliment. art. 69 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 69 CORTE COST., Legge Falliment. art. 86, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)