Sez. 1, Ordinanza n. 162 del 24/01/1977 Cc. (dep. 21/05/1977) Rv. 135978 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONSORTERIA MAFIOSA - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONSORTERIA MAFIOSA - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI.*
Se e vero che non costituisce associazione per delinquere l'Unione permanente e organizzata di piu persone, a carattere mafioso, quando essa non abbia un preordinato e specifico programma delinquenziale (come avveniva nella vecchia mafia), sussistono invece gli estremi del reato in questione nel caso in cui una consorteria mafiosa (come avviene di solito nella nuova mafia) sia organizzata per commettere una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio o contro la liberta morale oppure la vita e la incolumita individuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)