Sez. 3 - , Sentenza n. 23184 del 23/06/2020 Ud. (dep. 30/07/2020) Rv. 280158 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Ponteggi - Mancanza delle condizioni di sicurezza – Reato di cui all’art. 159, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008 - Natura giuridica - Reato di pericolo - Conseguenze.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, il reato di cui all'art. 159, comma 2, lettera a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla mancanza delle condizioni di sicurezza di cui all'art. 122 del medesimo decreto, configura un reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione. (In motivazione, la Corte ha, altresì, ritenuto immune da censure la decisione di merito nella parte in cui aveva considerato ininfluente, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., l'adempimento tardivo alle prescrizioni imposte dall'organo amministrativo, in quanto "post factum" del tutto neutro rispetto al grado di offensività dell'illecito).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 122, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 159, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)