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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22607 del 24/10/2014 (Rv. 633219 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Autosufficienza del motivo di ricorso - Ricorso fondato su atti processuali o su documenti - Indicazione della sede di rinvenibilità dell'atto o del documento - Necessità - Omissione - Conseguenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2014-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633219-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

Al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicché, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l'omessa osservanza del disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)