Sez. 6, Sentenza n. 6132 del 11/04/1973 Ud. (dep. 05/09/1973) Rv. 124887 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - DIVIETO DI PROCEDERE CONTRO L'ESTRADATO PER FATTO DIVERSO E ANTERIORE ALL'ESTRADIZIONE - PROCEDIMENTO PENALE INIZIATO RITUALMENTE CONTRO IMPUTATO PRESENTE IN ITALIA - PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DOPO L'ESTRADIZIONE CONCESSA PER UN REATO SUCCESSIVO - NON OPERATIVITA DEL DIVIETO.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - DIVIETO DI PROCEDERE CONTRO L'ESTRADATO PER FATTO DIVERSO E ANTERIORE ALL'ESTRADIZIONE - PROCEDIMENTO PENALE INIZIATO RITUALMENTE CONTRO IMPUTATO PRESENTE IN ITALIA - PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DOPO L'ESTRADIZIONE CONCESSA PER UN REATO SUCCESSIVO - NON OPERATIVITA DEL DIVIETO.*
Il principio di specialita mira ad impedire che uno stato, dopo aver ottenuto l'estradizione di una determinata persona, se ne serva per sottoporre l'estradato a processo penale o a pene detentive o a misure di sicurezza per fatto anteriore e diverso da quello per cui l'estradizione fu concessa, cosi agendo in violazione di un ovvio principio di correttezza internazionale nei riguardi dello stato estradante nonche in pregiudizio della posizione giuridica dell'estradato. Tale principio non e applicabile nell'ipotesi in cui il nostro stato, prima ancora di richiedere l'estradizione di un cittadino italiano, come imputato di un reato commesso in Italia, lo abbia gia sottoposto a procedimento penale, per un anteriore e diverso reato, pure commesso in Italia. In tale ipotesi, infatti, il procedimento penale, ancorche prosegua dopo la estradizione dell'imputato, concessa in virtu della sua eventuale responsabilita per un successivo reato, ha avuto rituale inizio prima dell'estradizione, e quindi indipendentemente da essa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)