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Sez. U, Sentenza n. 828 del 26/03/1973 (Rv. 363105 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - POTERE AUTONOMO - MODALITA DI ESERCIZIO DEL POTERE - DISTINZIONE - LIMITE TEMPORALE - REQUISITO ESSENZIALE DEL POTERE.*
Stato
decisa il 1973-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363105-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - POTERE AUTONOMO - MODALITA DI ESERCIZIO DEL POTERE - DISTINZIONE - LIMITE TEMPORALE - REQUISITO ESSENZIALE DEL POTERE.*

La distinzione concettuale tra potere autonomo, contrassegnato da una propria inconfondibile individualita, e modalita di Esercizio del potere va ricercata sul piano dei requisiti tipici propri del primo in contrapposto alle concrete manifestazioni di esso che non siano requisiti tipici, mentre non rileva, al fine di qualificare la fattispecie come quella di un potere autonomo e non di una semplice modalita di Esercizio di altro potere, il riscontro di un rapporto di connessione o di dipendenza con quest'ultimo. Sotto tale profilo, nel limite temporale deve ravvisarsi un requisito tipico essenziale del potere, perche, al di fuori di esso, il potere non esiste e, in presenza di poteri differenziati anche soltanto da questo limite, non si configura un potere unico con diverse modalita di Esercizio, ma si profilano poteri distinti, ancorche in rapporti di connessione o di dipendenza reciproca. (V 3819/69, mass n 344138).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)