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Sez. L, Sentenza n. 18405 del 08/09/2011 (Rv. 618810 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Collocamento in mobilità - Verbale di conciliazione - Contenuto - Rinuncia a pretese economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro - Configurabilità - Diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro - Accertamento della natura del nuovo rapporto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618810-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

In caso di collocamento in mobilità, il verbale di conciliazione con il quale i lavoratori abbiano rinunziato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, né del diritto di chiedere l'accertamento dell'effettiva natura di detto rapporto e dell'eventuale violazione della disciplina in materia di intermediazione di manodopera, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)