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Sez. 3 - , Ordinanza n. 17554 del 21/08/2020 (Rv. 658621 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Lesione della capacità di procreare - Danno non patrimoniale subito dal figlio del danneggiato principale - Risarcibilità della perdita della possibilità di stabilire un legame affettivo tra fratelli - Sussistenza - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-08-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658621-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

La perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell'interesse, costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria escludendo la risarcibilità del danno patito dalla figlia minore, sebbene fosse emerso che, prima della compromissione della capacità riproduttiva, i genitori condividessero il progetto di creare una famiglia più numerosa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)