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Sez. L, Sentenza n. 6383 del 05/12/1984 (Rv. 437964 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - DI RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - DIRITTO DEI SUPERSTITI ALLA RIVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE DEL CAPO FAMIGLIA - CONDIZIONI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 1047 DEL 1957.*
Stato
decisa il 1984-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437964-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - DI RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - DIRITTO DEI SUPERSTITI ALLA RIVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE DEL CAPO FAMIGLIA - CONDIZIONI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 1047 DEL 1957.*

In tema di trattamento pensionistico d'Invalidità e vecchiaia in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il diritto dei superstiti alla riversibilità della pensione del capo famiglia, nella disciplina di cui all'art. 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 (e cioè prima dell'applicabilità delle più favorevoli Disposizioni dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153, riguardante le pensioni decorrenti a partire dall'1 gennaio 1970), è condizionato, fra l'altro, alla circostanza che la morte del titolare di pensione diretta abbia provocato la cessazione della attività produttiva agricola del nucleo familiare, e, pertanto, resta escluso ove tale cessazione si sia verificata anteriormente, quando il capo famiglia era ancora in vita.*

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 18 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)