diritto.io

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria

Testo in vigore al

Art. 27

1. Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facolta' di deliberare norme diverse da quelle prevedute nel presente regolamento per la riscossione dei contributi di assicurazione per determinate categorie professionali, purche' non venga modificato il rapporto di proporzionalita' stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, fra retribuzione e contributo.

2. L'applicazione di tali norme dovra' essere consentita dal Ministero dell'economia nazionale.

Capo II. Lavori retribuiti esclusivamente a cottimo o ad opera

Art. 28

1. Nel caso di lavori retribuiti a cottimo o ad opera sara' considerata come durata della lavorazione, agli effetti della determinazione del contributo, quella effettiva oppure, quando questa non si possa determinare, quella rappresentata dal numero di giornate normali lavorative occorrenti in media per l'esecuzione del lavoro.

2. Questo numero medio di giornate lavorative e' stabilito dall'azienda, d'accordo con i propri dipendenti interessati, e dev'essere riconosciuto valido agli effetti della assicurazione dal direttore dell'Istituto di previdenza sociale, sentito il circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 29

1. Nel caso considerato dall'articolo precedente, le settimane decorrono dal giorno di assegnazione del lavoro, a meno che non si tratti di lavori continuativi o con brevi intervalli, nel qual caso potranno essere seguite le decorrenze normali. L'applicazione delle marche di contributo sopra le tessere puo' essere fatta nei giorni di liquidazione dei cottimi o delle altre competenze, ma in ogni caso a intervalli non maggiori di tre mesi.

2. Le ritenute possono essere fatte sulla paga finale o sugli anticipi secondo gli accordi presi, caso per caso, tra le parti interessate.

Art. 30

1. Il numero delle marche da applicare e' in relazione alla durata del lavoro da determinarsi secondo le norme dell'articolo 28, computando come intero il periodo di lavoro non compiuto.

2. Nel caso di lavori continuativi o con brevi intervalli, le marche sono applicate per tutte le settimane consecutive per le quali l'assicurato ha lavorato alla dipendenza di una stessa azienda. Il loro importo potra' essere determinato in base alla retribuzione media giornaliera di ciascun trimestre.

Capo III. Tabelle dei salari medi

Art. 31

1. Le tabelle di salari medi per l'assicurazione contro l'invalidita' e la vecchiaia varranno anche nei riguardi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Capo IV. Emissione e rinnovazione delle tessere. Marche di contributi

Art. 32

1. Il modello delle tessere per l'applicazione delle marche e' deliberato dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

2. Le tessere sono stampate a cura e spese della Cassa stessa.

Art. 33

1. I datori di lavoro debbono fornire della tessera i loro dipendenti soggetti all'obbligo dell'assicurazione, facendone richiesta agli uffici incaricati del rilascio dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 34

1. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i propri dipendenti siano gia' provvisti di tessera e chiederne loro la consegna per applicarvi le marche; se il titolare non la consegna, il datore di lavoro chiede il rilascio di una nuova tessera all'ufficio competente.

Art. 35

1. Il datore di lavoro prende in consegna e custodisce le tessere per i propri dipendenti e vi applica le marche una dopo l'altra, senza interruzione, annullandole con l'indicazione della data di applicazione, scritta con inchiostro indelebile. La prima e l'ultima delle marche applicate da ciascun datore di lavoro devono portare anche la firma del gerente della ditta o il timbro di questa.

2. Coloro che applicano le marche sulle tessere senza seguire l'ordine progressivo delle caselle o che lasciano caselle in bianco fra l'una e l'altra marca o che omettono di annullare le marche con la data di applicazione nei modi prescritti, sono puniti con ammenda da lire 1 a lire 5 per ogni casella lasciata in bianco fra una marca e l'altra e per ogni marca non regolarmente annullata.

3. Il titolare della tessera ha diritto di prenderne visione.

4. Il datore di lavoro e' responsabile della conservazione delle tessere.

5. La tessera, purche' non sia scaduta ai termini dell'articolo seguente, deve essere consegnata al suo titolare, quando esso lascia definitivamente il lavoro.

Art. 36

1. Le tessere hanno di regola la validita' di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale. Scaduto questo termine dalla data della loro emissione, esse debbono essere consegnate dal datore di lavoro all'ufficio competente, ai termini dell'articolo seguente.

2. Eguale obbligo compete ai titolari delle tessere che, per cessazione dal servizio, ne abbiano avuto la consegna dai rispettivi datori di lavoro.

Art. 37

1. Sono incaricati del ritiro delle tessere gli uffici indicati all'articolo 33 del presente regolamento.

2. L'ufficio che ritira la tessera deve provvedere contemporaneamente al rilascio di una tessera nuova e fare le annotazioni in conformita' delle istruzioni della Cassa nazionale.

Art. 38

1. Le tessere non possono essere trattenute da chi non ne sia il titolare e contro la volonta' di questo se non dal datore di lavoro nei casi stabiliti dagli articoli precedenti e dagli organi dell'assicurazione per gli eventuali controlli.

2. E' vietato di consegnare le tessere a persone estranee all'azienda perche' ne curino la custodia e la regolarizzazione fuori della sede dell'azienda stessa.

3. I contravventori, siano i datori di lavoro siano le persone incaricate, sono puniti con un'ammenda da lire 5 a lire 10 per ciascuna tessera.

4. Sulle tessere non possono essere fatte annotazioni di alcuna specie oltre quelle ammesse dal presente regolamento e dalle istruzioni della Cassa nazionale.

5. Il datore di lavoro e' obbligato a tenere le tessere a disposizione delle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione della legge.

6. La custodia e la regolarizzazione delle tessere possono essere affidate agli Istituti di previdenza sociale competenti per territorio, con le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale.

Art. 39

1. L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in piego raccomandato, al competente Istituto di previdenza sociale.

2. I termini entro i quali devono essere fatte la spedizione e le altre modalita' relative, come anche le norme per l'ordinamento e la custodia delle tessere presso gli Istituti, sono stabiliti nelle istruzioni della Cassa nazionale.

Art. 40

1. Le tessere smarrite, divenute inservibili o distrutte sono sostituite con un duplicato rilasciato dall'Istituto di previdenza sociale a richiesta dell'interessato.

2. Nel caso che la tessera sia stata distrutta o smarrita l'interessato deve fornire gli elementi che possa avere per provarne la distruzione o lo smarrimento e il valore delle marche che erano apposte sulla tessera.

3. L'Istituto di previdenza, previa autorizzazione della Cassa nazionale, riporta sul duplicato della tessera l'ammontare dei contributi il cui versamento risulti provato.

4. Nel caso che la tessera sia resa inservibile, l'interessato deve produrla, insieme alla richiesta del duplicato, all'Istituto di previdenza, il quale riporta sul duplicato l'ammontare delle marche che risultino ad essa apposte.

5. Per il rilascio del duplicato l'interessato deve pagare anticipatamente all'Istituto di previdenza un diritto di cinquanta centesimi.

Art. 41

1. Le marche comprendono tanto la parte di contributo a carico del datore di lavoro, quanto la parte a carico dell'assicurato. Esse sono stampate su carta filigranata; le loro caratteristiche sono determinate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale puo' variarle emettendo nuove serie di marche ed assegnare, sotto pena di prescrizione, un termine per il ritiro o il cambio delle marche di vecchio tipo non utilizzate.

Art. 42

1. I contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia e quelli dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono di regola riscossi cumulativamente con una unica marca.

2. In tal caso anche la stessa tessera varra' per entrambe le assicurazioni.

Art. 43

1. La vendita delle marche e' affidata, di regola, agli uffici postali ed agli uffici del registro: puo' essere, con deliberazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale, affidata ad altri Enti.

2. Il Ministero delle comunicazioni e quello delle finanze di concerto con la Cassa nazionale, stabiliscono le norme per il servizio affidato agli uffici posti sotto la propria dipendenza e la misura dell'aggio da corrispondersi sulle vendite effettuate.

Titolo III. Sussidi di disoccupazione.

Capo I. Procedura per la concessione del sussidio

Art. 44

1. L'assicurato, per essere ammesso al sussidio, dovra' presentare all'organo locale di cui all'art. 75 domanda redatta su un modulo stabilito dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

2. La domanda dovra' essere corredata:

  1. a) dal certificato di licenziamento compilato a cura del datore
    di lavoro, contenente le indicazioni di cui
    all'articolo seguente;

  2. b) dall'ultima tessera di assicurazione, al corrente di tutti
    i versamenti dei contributi sino alla data del licenziamento.

3. Nel caso che il licenziamento sia dipendente da infermita' o da invalidita', l'assicurato dovra' allegare alla domanda di sussidio un certificato medico, dal quale risulti che egli ha riacquistato la capacita' lavorativa al mestiere da lui normalmente esercitato o ad un mestiere affine, ovvero ad un mestiere che non richieda i particolari requisiti fisici che sono venuti a mancargli.

4. In tal caso il sussidio di disoccupazione decorrera' dal giorno di riacquisto di capacita' lavorativa dell'assicurato, fermo restando il periodo di carenza stabilito dal secondo comma dell'art. 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Art. 45

1. Il datore di lavoro e' obbligato a rilasciare, su richiesta dell'assicurato, all'atto del licenziamento, un certificato contenente le seguenti indicazioni:

  1. a) numero di iscrizione dell'assicurato sul libro matricola;

  2. b) cognome, nome, paternita', eta' dell'assicurato;

  3. c) mansioni alle quali l'assicurato venne adibito durante
    la sua occupazione;

  4. d) ammontare della retribuzione corrisposta all'assicurato;

  5. e) data d'inizio del rapporto di lavoro;

  6. f) data del licenziamento;

  7. g) motivo del licenziamento;

  8. h) indennita' di licenziamento eventualmente corrisposta;

  9. i) numero della tessera consegnata all'assicurato all'atto
    del licenziamento e numero dei versamenti che sulla
    medesima figurano eseguiti.

2. Il datore di lavoro dovra' inoltre fornire agli organi dell'assicurazione, entro cinque giorni dalla richiesta, le informazioni piu' precise che gli fossero domandate intorno ai dati contenuti nel certificato di licenziamento.

3. Il datore di lavoro, il quale si rifiuti di rilasciare il certificato di licenziamento e non fornisca entro il termine di cinque giorni le informazioni di cui sopra agli organi dell'assicurazione che ne facciano richiesta, e' punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni assicurato a cui abbia opposto il rifiuto o per cui abbia trascurato l'invio delle informazioni.

Art. 46

1. L'organo locale di cui all'art. 75, ricevuta la domanda con i documenti prescritti, la inviera' entro due giorni dalla presentazione alla Cassa provinciale od interprovinciale d'assicurazione competente per territorio, rilasciando all'assicurato apposita ricevuta, sulla quale sara' indicato il numero della tessera da lui consegnata.

Art. 47

1. La Cassa d'assicurazione competente per territorio, accertato che per conto dell'assicurato figura versato nel biennio il prescritto numero di contributi, esamina se ricorrano tutte le altre condizioni volute dalla legge perche' vi sia diritto al sussidio.

2. Accertata nei riguardi del richiedente la sussistenza delle condizioni di cui sopra, la Cassa delibera l'ammissione al sussidio dello assicurato, stabilendone l'ammontare giornaliero in relazione alla classe di contributo, la decorrenza e la durata, dopo avere controllato, nel fissare quest'ultima, il numero delle giornate di sussidio eventualmente gia' percepito nell'anno dall'assicurato.

3. Nel caso in cui la domanda di sussidio non possa essere accolta, la Cassa d'assicurazione ne dara' avviso all'interessato pel tramite dell'organo locale di cui all'art. 75, specificandone i motivi.