Sez. 1, Sentenza n. 2964 del 16/05/1995 Cc. (dep. 30/06/1995) Rv. 201751 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Condotta intramuraria meramente osservante delle regole - Sufficienza per la concessione - Esclusione - Fattispecie.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Ai fini della liberazione anticipata, una condotta intramuraria del condannato immune da censure sotto il profilo disciplinare, pur essendo apprezzabile in quanto riferibile al "comportamento" generale del detenuto indicato dall'art. 94, comma secondo, del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, non è valutabile in assoluto come sicuro indice di una personale effettiva partecipazione all'opera rieducativa, costituendo l'ossequio alla disciplina carceraria un dovere indifferenziato dei detenuti e degli internati. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta irrilevante la carenza di opportunità trattamentali per il detenuto, siccome sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)