Sez. 1, Sentenza n. 27909 del 20/10/2025 (Rv. 676777-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Parte contumace nel giudizio di revocazione - Sentenza di accoglimento - Necessità della notifica alla parte personalmente - Mancanza della comunicazione integrale ai fini del termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i. - Conseguenze - Fattispecie in tema di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale viziata da errore revocatorio. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In tema di giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" ex art 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).
Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 292 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)